È fissato al 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggioè festivo) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo 2022.
È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31 luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.
La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.
Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.
Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.
Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.