Nella circolare “omnibus” (Circolare n. 24/E) pubblicata il 7 luglio 2022 l’Agenzia Entrate ha risposto ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti, che devono affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
La circolare contiene chiarimenti circa:
- le spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta;
- agli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
Il documento affronta e fornisce delucidazioni in merito a diverse tematiche.
- gli importi massimi per le spese universitarie non statali: sono detraibili, nella misura del 19%, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. In particolare, quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Inoltre, sono detraibili, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le spese sostenute: per la mensa scolastica, per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto e per il servizio di trasporto scolastico. Non sono detraibili, invece, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, nonché quelle relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- il nuovo limite per le spese veterinarie: fissato, per il 2021, a 550 euro, sempre nella misura del 19%, con una franchigia di euro 129,11. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico, gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
- la detrazione del 19% relativa alle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciuti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali e a cori, bande e scuole di musica, riconosciuti da una Pubblica amministrazione. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000; nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- credito d’imposta prima casa riservato agli under 36 che stipulano un contratto dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022. Per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%. Ne possono beneficiare che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e hanno un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui. Nella circolare si ricorda che il primo requisito, di carattere anagrafico, limita l’applicazione delle agevolazioni ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età;
- credito d’imposta per l’acquisto di depuratori di acqua e riduzione del consumo di plastica. Con riferimento al periodo d’imposta 2021 è stato stabilito che la percentuale di credito d’imposta riconosciuto è pari al 30,3745%.