Ai sensi dell’art. 2615 del codice civile “Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese”.
L’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell’art. 2615 bis c.c. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni” il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 154/2016 analogo obbligo è previsto per i contratti di rete con soggettività giuridica (reti soggetto) che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un’attività con i terzi.