Il 14 luglio 2022 è stata votata dal Senato la fiducia sul Ddl di conversione in legge del decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50). La legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 ed è entrata in vigore il 16 luglio 2022.
Il nuovo decreto “Aiuti” contiene misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti.
Le maggiori novità:
- Credito d’imposta energia elettrica: passa dal 12 al 15% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica;
- Credito d’imposta GAS: Passa dal 20 al 25% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale;
- Credito d’imposta autotrasportatori: introduzione di un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute nel I trimestre 2022 per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
- Bonus edilizi: la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- Cessione Superbonus: è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
- Dilazione delle cartelle: l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi minori non è necessario documentare la temporanea obiettiva difficoltà;
- Decadenza rateazione: è stato disposto che in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, e non più 5, anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato e la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza;
- Bonus 200 euro: riconoscimento di un’indennità “una tantum” pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.