Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:
- ravvedimento operoso
- imposta di registro su più annualità locazioni
- diritto usufrutto e nuda proprietà
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Tassi d’interesse legale nel tempo:
- dal 01.01.1886 4%
- dal 21.04.1942 5%
- dal 16.12.1990 10%
- dal 01.01.1997 5%
- dal 01.01.1999 2,50%
- dal 01.01.2001 3,50%
- dal 01.01.2002 3%
- dal 01.01.2004 2,50%
- dal 01.01.2008 3%
- dal 01.01.2010 1%
- dal 01.01.2011 1,50%
- dal 01.01.2012 2,50%
- dal 01.01.2014 1%
- dal 01.01.2015 0,50%
- dal 01.01.2016 0,20%
- dal 01.01.2017 0,10%
- dal 01.01.2018 0,30%
- dal 01.01 2019 0,80%
- dal 01.01.2020 0,05%
- dal 01.01.2021 0,01%
- dal 01.01.2022 1,25%
- dal 01.01.2023 5,00%
- dal 01.01.2024 2,50%
- dal 01.01.2025 2,00%