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Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

  • ravvedimento operoso
  • imposta di registro su più annualità locazioni
  • diritto usufrutto e nuda proprietà
  • calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali
  • pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Tassi d’interesse legale nel tempo:

  • dal 01.01.1886    4%
  • dal 21.04.1942    5%
  • dal 16.12.1990    10%
  • dal 01.01.1997    5%
  • dal 01.01.1999    2,50%
  • dal 01.01.2001    3,50%
  • dal 01.01.2002    3%
  • dal 01.01.2004    2,50%
  • dal 01.01.2008    3%
  • dal 01.01.2010    1%
  • dal 01.01.2011    1,50%
  • dal 01.01.2012    2,50%
  • dal 01.01.2014    1%
  • dal 01.01.2015    0,50%
  • dal 01.01.2016    0,20%
  • dal 01.01.2017    0,10%
  • dal 01.01.2018    0,30%
  • dal 01.01 2019    0,80%
  • dal 01.01.2020    0,05%
  • dal 01.01.2021    0,01%
  • dal 01.01.2022    1,25%
  • dal 01.01.2023    5,00%
  • dal 01.01.2024    2,50%
  • dal 01.01.2025 2,00%
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