Professionalità, etica, passione

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A PIACENZA

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.03.2022 n. 67 il D.L. 21.03.2022 n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, in vigore dal 22.03.2022

In particolare:

  • l’art. 3 del Del Decreto prevede che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D. Mise 21.12.2017 (cd imprese energivore) , sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • l’art. 4 prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1.03.2022 n. 17 (cd imprese gasivore), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

I due crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244, e di cui all’art. 34 L. 388/2000, n. 388;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari;
  • sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.

 

Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti d’imposta, l’art. 5 del DL 21/2022 prevede che:

  • il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
  • il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

Anche in questo caso è prevista la cessione del credito, solo per intero.

Condividi la news:

Altre news