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Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo

Il termine per la comunicazione della cessione o dello sconto in fattura per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogato al 31 marzo 2021; la scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo.
Si ricorda che i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il cosiddetto. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, inviando telematicamente all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.

Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:
– detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;
– detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020;
– detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16 comma 1-bis – 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;
– detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
– detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

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