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Commercio elettronico indiretto senza obbligo di emissione della fattura

Con la risposta n. 416/2022 del 5 agosto 2022 l’Agenzia Entrate ha ribadito che nei casi di commercio elettronico indiretto, e quindi quando la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene fisicamente, ossia mediante mezzi ordinari, le operazioni sono assimilabili, ai fini IVA, alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del Decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA ma non sono soggetti agli obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

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