L’Agenzia Entrate, rispondendo all’interpello n. 632 del 29 dicembre 2020 di un contribuente, ha fornito chiarimenti in tema di triangolazione comunitaria, precisando i requisiti che deve possedere la cessione per essere considerata intracomunitaria.
La società istante chiedeva conferma della legittimità del comportamento seguito nel corso del 2019 in merito all’operazione triangolare comunitaria. Nell’ambito di questa operazione, l’istante interviene in veste di promotore della triangolazione che acquista la merce da un soggetto passivo stabilito in Italia (c.d. primo cedente) per poi rivenderla a un suo cliente austriaco, destinatario finale dei beni. La merce è trasportata dall’Italia direttamente in Austria, a cura del promotore della triangolazione.
Per essere considerata una cessione intracomunitaria, usufruendo conseguentemente della non imponibilità ad IVA, è necessario che l’operazione:
- intercorra tra due soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati membri diversi;
- sia a titolo oneroso;
- comporti l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;
- preveda la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato comunitario. La spedizione o il trasporto possono peraltro essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto.
Al ricorrere di tutte queste condizioni, il venditore italiano (i.e. primo cedente) emette nei confronti del contribuente una fattura non imponibile, mentre il trasferimento fisico dei beni dall’Italia all’altro Paese membro può essere dimostrato dal primo cedente tramite un complesso di documenti.
Per dimostrare l’avvenuta spedizione dei beni in altro Paese comunitario, il venditore italiano deve conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:
- la fattura di vendita all’acquirente comunitario (i.e. fattura del venditore italiano all’istante);
- gli elenchi riepilogativi INTRA relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate dal fornitore italiano;
- il documento di trasporto “CMR” firmato;
- la rimessa bancaria dell’acquirente (i.e. l’istante) relativa al pagamento della merce.
Qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire un CMR “idoneo”, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE, quale ad esempio il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, oppure un insieme di documenti da cui si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Ad esempio potrebbe essere sufficiente, nell’ipotesi in cui i beni sono trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto,una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.