Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.
Con riferimento alle catene di controllo esistono diverse teorie riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.
Secondo Assonime (Il Caso 1/2023 – Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali), la preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% per ogni livello di proprietà. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Tale interpretazione oltre che in linea con l’art. 20 del d.lgs 231/07 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.