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Codice tributo 6989 per il credito d’imposta gasolio per le imprese di trasporto

L’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022 , il codice tributo:

  • 6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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