L’Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2022, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2021.
Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Già dall’anno scorso, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2022.
L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 31 ottobre 2022.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Tra le novità nel modello 2022 si segnalano:
- Frontespizio: è stata inserita una casella per segnalare l’annullamento o sostituzione di una CU già inviata nei casi di subentro.
- Trattamento integrativo: deve essere indicato nella sezione 390-403 ed è prevista l’esposizione dell’importo delle rate recuperate dopo le operazioni di conguaglio 2020.
- Lavoratori rimpatriati: sono state aggiornate le casistiche di esenzione del regime agevolato per i lavoratori “impatriati” e per il “rientro dei cervelli”. Al punto 462 i nuovi codici da indicare sono il 13 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 70%, e il 14 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 90%.
- Naspi: al punto 476 deve essere indicato l’ammontare non imponibile erogato dall’INPS in un’unica soluzione a seguito di liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione Naspi.