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Cartelle di pagamento: novità ai fini della decadenza dalla rateazione

Il Decreto Aiuti (Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia), al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, dopo il passaggio alla Camera, ha modificato nuovamente le regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.

Infatti chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Inoltre, è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

È prevista, infine, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

In merito ai termini di decorrenza delle nuove disposizioni si segnala che si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.

In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.

Da un punto di vista pratico, per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione.

In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti crescenti in base alla preferenza espressa.

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