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Bonus pubblicità: validità delle comunicazioni presentate dal 1 al 31 marzo 2020

L’articolo 186 del Decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha modificato l’articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.
Per il 2020, infatti, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Il Decreto “Rilancio” ha inoltre modificato la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre 2020.

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono state pubblicate alcune FAQ sul tema, aggiornate all’8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente.
In una di queste viene chiarito che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
Nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia Entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.

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