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Bonus pubblicità 2021: entro il 31 marzo l’invio delle istanze

L’art. 57-bis del DL 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa, radio e tv destinato alle imprese (di qualunque natura giuridica, dimensione o regime contabile adottato), ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.

Si applica alle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:

  • su quotidiani e periodici (anche on line) iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione

Per il 2021 il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, invece, il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale (ossia la differenza rispetto all’anno precedente) degli investimenti effettuati, purché l’incremento sia pari ad almeno l’1% rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente.

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare telematicamente all’Agenzia Entrate, entro il 31 marzo 2021, una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021.

Un successivo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Sarà però un provvedimento solo informativo, che non dà diritto ad utilizzare il credito d’imposta ma solo un’idea di quanto potrebbe essere tenuto conto delle risorse disponibili.

Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 dovrà essere infine presentata una dichiarazione finale con la quale si attesteranno le spese effettive del 2021, che non potranno essere superiori a quelle indicate nella dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2021. Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni inoltre dovrà attestare che le spese sono state sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Soltanto successivamente al ricevimento di tutte le attestazioni di spesa effettiva, un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria definirà l’ammontare effettivamente riconosciuto del credito d’imposta, che sarà utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

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