Con la Risposta n. 8 del 10 gennaio 2023, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimento in merito al corretto utilizzo dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese contro il caro energia.
L’Agenzia ha chiarito che:
- il credito è utilizzabile solo in compensazione;
- non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, potendo quindi, in ipotesi, eccedere anche i due milioni di euro previsti dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (soglia fissata, con decorrenza 1° gennaio 2022, dall’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- per l’utilizzo, dopo il 16 marzo 2023, è necessaria una comunicazione all’Agenzia Entrate del quantum del credito stesso, maturato nel 2022;
- in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30 giugno 2023, può dar luogo a rimborsi, né direttamente, né nel caso in cui fosse stato utilizzato, prima della scadenza, per il pagamento in compensazione di altre imposte poi risultate eccedenti rispetto al dovuto.
Il bonus può essere utilizzato anche per pagare gli acconti delle imposte calcolati con il metodo previsionale.
Attenzione però, considerate le scadenze associate al bonus contro il caro energia (vedi utilizzo entro il 30 giugno per i crediti d’imposta 2022, dal terzo trimestre in avanti), in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 176/2022).
L’Agenzia Entrate inoltre esclude la possibilità di utilizzare metodi di calcolo diversi tra prima e seconda rata dell’acconto stesso. Questo passaggio, si discosta da quanto sostenuto fino a oggi da alcuni operatori del settore fiscale.