I soggetti IRES e in generale i soggetti titolari di partita IVA beneficiari dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie hanno tempo fino al 17 ottobre 2022 (il 15 cade di sabato) per trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione di opzione, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni, per indicare l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.
L’adempimento riguarda le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020 da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito e dei titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo entro il 30 novembre 2022.
L’adempimento deve essere eseguito dai beneficiari delle detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e le strutture di ricarica dei veicoli elettrici, incluso il Superbonus del 110%, che intendono optare per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito. I beneficiari dovranno indicare nell’apposito modello l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante).
L’invio può essere eseguito direttamente dal beneficiario o da un intermediario incaricato.
In caso di interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli che necessitano del visto di conformità, l’invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia tale visto.
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Dopo l’autenticazione basta seguire il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionare “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia e poi inviata attraverso i servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline).
L’Agenzia Entrate, con la circolare n. 33 del 6/10/2022 ha disposto la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, da parte di coloro che, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione:
- relativa alle spese sostenute nel 2021
- o per le rate residue delle spese 2020
entro il termine del
- 29 aprile 2022, per la generalità dei contribuenti,
- o del 17 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Con la risoluzione 58/E/2022, infatti, è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo «8114».
La remissione in bonis è possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:
- per effettuare il primo invio nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 17 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva);
- per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni «sostanziali» (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;
- per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l’invio via pec alle Entrate dell’istanza di «annullamento dell’accettazione del credito», nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest’ultima, comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni causate dalla duplicazione dello stesso credito).
Si ritiene che l’istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l’invio via PEC alle Entrate dell’istanza di «annullamento dell’accettazione del credito» (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali. Si tratta di una strada più complicata rispetto alla PEC prevista dall’agenzia nella circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafi 5, ma non vietata.
Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Nella sezione del «contribuente» dell’F24 Elide vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il codice 10 («cessionario/fornitore») nel campo «codice identificativo»; nel campo «anno di riferimento» va riportato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.