In tema di imposta di registro, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, nell’Ordinanza n. 12811 del 21 aprile, si è espressa per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”. In proposito è stato chiarito che occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva”, in forza della quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità” dell’immobile, mentre quello dell’utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
Di conseguenza, è legittima la revoca del beneficio qualora possano computarsi nella superficie “utile” i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile (in quel caso non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso.