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Benefici ‘prima casa’ in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio l’Agenzia Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023.

Tra le misure concernenti l’imposta di registro la Circolare chiarisce in merito alle novità introdotte con l’articolo 2 del Decreto Salva-infrazioni (D.L. n. 69/2023), che modifica i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata, cosiddetta “prima casa” (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al beneficio le persone fisiche che, contestualmente:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento
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