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Assolvimento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attività immateriali: c’è il codice tributo

Con Risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2022 l’Agenzia Entrate ha istituito un codice tributo per consentire il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali prevista dal Decreto “Agosto” (art. 110, comma 8-quater Dl n. 104/2020).

Si tratta, in particolare, del codice tributo “1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI – art. 110, comma 8- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

La misura rappresenta una deroga a quanto stabilito dal precedente comma 8-ter sulla deducibilità delle quote di ammortamento, che riportiamo di seguito: “la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo”.

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