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Approvata la CU 2023 (anno 2022)

Il Provvedimento del 17 gennaio 2023, firmato dal direttore dell’Agenzia Entrate, ha approvato il Modello CU 2023 relativa al periodo 2022, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.

Le principali novità del modello sono le seguenti:

  • nuovi campi dedicati al “bonus carburante” previsto dal D.L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato; si ricorda che è stato prorogato a tutto il 2023 grazie al “Decreto trasparenza prezzi carburanti “;
  • è aggiornato il prospetto dei familiari a carico: grazie all’introduzione dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli);
  • sono stati inseriti campi dedicati alle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;
  • vi è una sezione contribuzione alla previdenza complementare: da quest’anno vanno riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal D.Lgs. n. 114/2022;
  • inserito un nuovo codice per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010;
  • inserito anche un codice specifico nella sezione redditi esenti, per le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (art.12-quinquies del D.L. n. 146/2021);
  • è inserita tra le detrazioni anche quella spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro (art. 1, comma 155, Legge di bilancio 2022).
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