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Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 15 gennaio 2021, n. 3 sono stati differiti dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, delle cartelle esattoriali, degli atti di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del decreto “Rilancio”.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

È stato inoltre differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Per effetto del predetto art. 68, comma 1 , i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro la fine di febbraio.

Inoltre, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 13 mesi relativamente:

  1. alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  2. alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20  del Tuir;
  3. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
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