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Aiuti Covid: nuovo modello semplificato per l’autodichiarazione

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

Con Provvedimento del 25 ottobre l’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione semplificata del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.
Ad esempio, l’introduzione della nuova casella “ES” nel frontespizio del nuovo modello permette ai contribuenti che dichiarino di rispettare determinate condizioni di evitare di compilare il quadro A, e quindi di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti fruiti.

La semplificazione del modello di autocertificazione degli aiuti Covid, che prevede la possibilità di evitare la compilazione del quadro A del modello di dichiarazione, gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di stato nel corso del 2021 saranno a questo punto obbligati alla compilazione del rigo RS401 del modello Redditi 2022.

La semplificazione consistente quindi nella possibilità di non fornire il dettaglio degli aiuti nel quadro A, non vale nel caso di aiuti IMU. Pertanto, sia che l’autodichiarazione venga presentata in forma “estesa” (ovvero con quadro A compilato) per obbligo, o anche su base volontaria, sia che venga presentata in forma “abbreviata”, per quanto riguarda gli aiuti IMU nulla cambia: è necessario indicarli analiticamente nel quadro A, e compilare il quadro C.

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato è consentita a partire dal 27 ottobre 2022, mentre la dichiarazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Qualora l’autodichiarazione sia già stata inviata utilizzando il modello precedente, non occorre ripresentare il modello nella nuova versione.

Si ricorda che l’autodichiarazione deve essere presentata:
• direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
• in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

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