La Legge di Bilancio 2025 aveva introdotto a regime la rivalutazione fiscale delle partecipazioni societarie detenute al di fuori dell’attività d’impresa.
I soggetti che possedevano partecipazioni al 1° gennaio 2026 possono rideterminarne il valore mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 21%, calcolata sull’intero valore rivalutato.
Per farlo, entro il 30 novembre 2026 dovranno:
- effettuare il versamento dell’imposta (o anche della sola prima rata)
- e, per le partecipazioni non quotate, ottenere l’asseverazione della perizia.
La rivalutazione assume particolare interesse per i soci che intendono cedere a breve le proprie quote societarie, poiché permette di sostituire il costo storico di acquisto con un valore aggiornato. Non va però dimenticato che l’imposta sostitutiva del 21% si applica sull’intero valore della partecipazione risultante dalla rivalutazione e non soltanto sulla plusvalenza latente.
Nella valutazione della convenienza fiscale andrà quindi considerata l’imposta sostitutiva del 21% dell’intero valore (oltre al costo della perizia) come alternativa all’imposta generalmente fissata al 26%, ma calcolata sulla differenza tra prezzo di vendita e costo fiscalmente riconosciuto.
Per le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati il valore di riferimento viene determinato sulla base della media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre precedente e non si rende pertanto necessaria alcuna perizia.
Si può rivalutare anche soltanto una parte della partecipazione posseduta ed è ammessa anche una nuova rivalutazione di partecipazioni già rivalutate in passato, con facoltà (alle condizioni previste) di scomputare l’imposta sostitutiva precedentemente versata.
Ricordiamo infine che la rivalutazione non produce effetti in caso di recesso tipico del socio con liquidazione della quota da parte della società.