Dopo innumerevoli scadenze e riaperture, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto la “messa a regime” della possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili o con destinazione agricola.
La rivalutazione è riservata a:
- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
Restano esclusi i titolari di reddito d’impresa.
Potranno formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute al primo gennaio di ogni anno nonché i terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del primo gennaio dello stesso anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si provveda:
- a far redigere la perizia asseverata da un professionista qualificato
- a versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
In seguito a modifiche introdotte nel corso della discussione parlamentare, l’aliquota dell’imposta è però salita dal 16% al 18%.