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Rivalutazione partecipazioni e terreni “a regime”

Dopo innumerevoli scadenze e riaperture, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto la “messa a regime” della possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili o con destinazione agricola.

La rivalutazione è riservata a:

  • persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
  • società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Restano esclusi i titolari di reddito d’impresa.

Potranno formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute al primo gennaio di ogni anno nonché i terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del primo gennaio dello stesso anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si provveda:

  • a far redigere la perizia asseverata da un professionista qualificato
  • a versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

In seguito a modifiche introdotte nel corso della discussione parlamentare, l’aliquota dell’imposta è però salita dal 16% al 18%.

 

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