L’Agenzia delle Entrate, con gli ultimi interventi interpretativi, ha precisato il perimetro applicativo del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. 633/72. Un punto centrale riguarda la necessaria riconducibilità delle prestazioni alla sezione F della tabella ATECO, recentemente aggiornata dalla versione 2007 alla versione 2025, in vigore dal 1° aprile 2025.
Il nodo interpretativo sorge con riferimento alle attività di restauro di edifici storici. Mentre sotto la vigenza della classificazione ATECO 2007 tali prestazioni rientravano nel codice 41.20.00, inserito nella sezione F e quindi soggette al reverse charge, l’attuale tabella ATECO 2025 ricolloca tale attività nella sezione S, dedicata alle attività artistiche, sportive e di intrattenimento.
Per effetto di questa riclassificazione, le prestazioni di restauro su edifici storici non possono più essere qualificate come attività edili ai fini della disciplina dell’inversione contabile. Di conseguenza, le operazioni devono essere assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie, poiché non più riconducibili alla sezione F della tabella ATECO in vigore. Analoghe considerazioni valgono per alcune attività di pulizia degli edifici, anch’esse ricollocate al di fuori del settore di riferimento. Gli operatori economici sono chiamati a revisionare le proprie procedure di fatturazione, verificando se i servizi resi o ricevuti, alla luce dei nuovi codici ATECO 2025, rientrino ancora nel campo di applicazione del reverse charge o se debbano seguire la liquidazione ordinaria dell’imposta.