Con una serie di pronunce ravvicinate depositate a metà settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su un contenzioso storico tra contribuenti e INPS, fissando un principio favorevole per le imprese.
L’impostazione dell’INPS ha da sempre previsto di includere nella base di calcolo dei contributi previdenziali del “socio lavoratore” anche la quota di utili prodotti dalla Srl e non distribuiti, a prescindere dal fatto che il socio ne avesse effettivamente beneficiato.
La Cassazione ha ora chiarito che, nelle Srl in regime ordinario, se l’assemblea decide di destinare l’utile a riserva, quella ricchezza rimane nel patrimonio della società, e non entrando nella disponibilità della persona fisica e non costituendo reddito IRPEF, non può essere inclusa automaticamente nella base imponibile per calcolare i contributi INPS del socio.
Il principio non si applica alle Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. In questo caso, infatti, il reddito viene imputato ai soci a prescindere dall’effettiva distribuzione, e fa quindi base per l’INPS.
La sentenza interviene solo sulla quota di contributi a percentuale (quelli sul reddito eccedente). Resta sempre e comunque dovuto il contributo fisso sul minimale calcolato dall’INPS per le Gestioni Artigiani e Commercianti.