Con la Risposta all’Interpello n. 137/2026, l’Agenzia Entrate ha risolto le precedenti incertezze interpretative, confermando in modo formale l’ammissibilità dei contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity) e degli strumenti in convertendo alle agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative.
1. Quadro attuale: momento di insorgenza del diritto (Risposta n. 137/2026)
L’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione fiscale sorge fin dal momento del versamento delle somme (principio di cassa), senza dover attendere l’effettiva conversione del contratto in quote o azioni. Affinché il beneficio fiscale maturi immediatamente nell’anno d’imposta dell’esborso, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
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Vincolo di bilancio: il capitale versato deve essere iscritto dalla startup in una specifica riserva patrimoniale non distribuibile, espressamente destinata a un futuro aumento di capitale.
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Adempimenti formali: deve essere effettuata l’istanza preventiva da parte del legale rappresentante della startup sulla piattaforma del MIMIT per la verifica della capienza del plafond de minimis.
Il beneficio maturato non decade qualora la riserva venga successivamente intaccata a copertura di fisiologiche perdite d’esercizio della startup. L’unica fattispecie che determina la perdita dell’agevolazione è la restituzione effettiva delle somme all’investitore prima del termine del triennio di mantenimento (holding period).
2. Superamento del precedente orientamento
La posizione espressa nella Risposta n. 137/2026 supera definitivamente il quadro di incertezza documentato nei lavori parlamentari dell’inizio del 2025. In quel periodo, un’applicazione rigida del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2020, spesso confermata dal MEF in risposta a interrogazioni in Commissione Finanze, ancorava la maturazione del diritto alla formale esecuzione della conversione in capitale sociale. (leggi anche Startup innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione).
Secondo l’impostazione precedente (oggi del tutto superata):
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il semplice versamento non bastava: il bonifico eseguito in esecuzione del contratto SAFE non consentiva di fruire della detrazione nell’anno d’imposta in cui avveniva il flusso finanziario.
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dipendenza dall’evento trigger: l’investitore era vincolato ad attendere la delibera di aumento di capitale e la successiva assegnazione delle quote societarie. Ciò generava un sensibile disallineamento temporale, e un disincentivo operativo, tra il momento dell’impegno economico e la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.