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4 scadenze e ancora molti dubbi per i versamenti in scadenza il 30 novembre

Con il comunicato stampa n. 269 di venerdì 27 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la proroga, dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, del termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici, già anticipata il giorno precedente (leggi qui).

Il provvedimento ufficiale sarà disposto dal c.d. DL “Ristori-quater”, in corso di adozione da parte del Consiglio dei Ministri e prorogherà il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre 2020.

NOTA: successivamente alla pubblicazione di questa notizia (28 novembre 2020), il Consiglio dei Ministri, nella nottata tra domenica 29 e lunedì 30 novembre ha approvato il decretoRistori Quater, confermando quanto anticipato (leggi qui).

Per quanto riguarda invece il versamento degli acconti originariamente dovuti per il 30 novembre, in sintesi, sulla base delle anticipazioni del comunicato stampa (in attesa della necessaria ufficializzazione), sembrerebbero previste quattro categorie di contribuenti.

1 – i soggetti ISA penalizzati dal COVID-19 – continuano a beneficiare del differimento al 30 aprile 2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020 se, in alternativa:
– nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nei due Allegati (Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”) , e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse”. ATTENZIONE: dovrebbe valere il colore in vigore nel giorno della scadenza.

2 – i soggetti NON ISA penalizzati dal COVID-19 – la categoria sarà meglio definita dal DL in corso di predisposizione e potrà beneficiare del differimento al 30 aprile 2021. Dovrebbe essere rappresentata dai soggetti che non applicano gli ISA che:
– operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019;
– ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

3 – gli “operatori economici” diversi dai precedenti – anche questa terza categoria sarà meglio definita dal DL in corso di adozione, e dovrebbe essere rappresentata dagli “operatori economici” diversi da quelli compresi nelle precedenti due categorie. Il termine utilizzato dal comunicato stampa, “operatori economici”, non è definito dalle norme; probabilmente si riferirà ai titolari di partita IVA. Per questi soggetti il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

4 – i soggetti non titolari di partita IVAPer questi soggetti il termine di versamento della seconda o unica rata fissato al 30 novembre 2020.

Il comunicato stampa non lo specifica ma è ragionevole ritenere che saranno interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive e addizionali (es. regimi forfetario ex L. 190/2014 e di vantaggio ex DL 98/2011, cedolare secca) e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) soggette alle stesse regole di versamento degli acconti delle imposte dirette.

Poca chiarezza, al momento, sulla sorte dei versamenti INPS.

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