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Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, modificando il criterio di determinazione forfettaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:
Veicoli
Percentuali forfetarie
veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km
25%
veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km
30%
veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km
40% per il 2020
(50% a decorrere dal 2021)
veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km
50% per il 2020
(60% a decorrere dal 2021)
Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle  ACI (Automobile Club Italia).
Con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020 l’Agenzia Entrate:
  • con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[…] ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l’Agenzia non lascia particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da riferirsi alla data della stessa.
  • per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i contratti stipulati a “decorrere dal 1° luglio 2020”, ritiene di considerare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata dal fatto che il contratto di benefit non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche l’accettazione da parte del lavoratore stesso.
Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati fino al 30 giugno 2020 continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.
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