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Utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 sospeso in tutti i casi di interconnessione nel 2023 e 2024

L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha disposto che “Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.”

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024 ha stabilito che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Con la risoluzione 19/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Ricordiamo che per i crediti d’imposta interessati dalle disposizioni citate i codici tributo sono i seguenti:

  • “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
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