Con l’arrivo dell’estate si rinnova la cosiddetta “tregua fiscale”, un meccanismo che concede una pausa ai contribuenti e agli intermediari. Per evitare sovrapposizioni e gestire correttamente le scadenze, è fondamentale distinguere tra due diversi strumenti di sospensione: lo stop agli invii da parte dell’Agenzia delle Entrate e il congelamento dei termini per adempimenti e pagamenti.
Stop all’invio degli atti: dal 1° al 31 agosto
In attuazione del Decreto Adempimenti (art. 10, D.Lgs. 1/2024), nei mesi di agosto (dal 1° al 31) e di dicembre (dal 1° al 31) l’Agenzia delle Entrate sospende l’elaborazione e la trasmissione di specifiche tipologie di atti:
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Comunicazioni da controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972);
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Comunicazioni da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973);
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Esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata;
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Lettere di compliance per l’adempimento spontaneo.
Sospensione dei termini di pagamento e trasmissione: dal 1° agosto al 4 settembre
Indipendentemente dallo stop agli invii, opera la sospensione estiva dei termini processuali e amministrativi. Dal 1° agosto al 4 settembre:
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Sono sospesi i termini (solitamente di 30 giorni) per il versamento delle somme dovute a seguito di avvisi bonari, controlli automatizzati, formali e liquidazioni a tassazione separata.
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È sospeso il termine per l’invio di documenti, dati e chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Come si calcola il riavvio?
Il conteggio dei giorni a disposizione riprende a decorrere dal 5 settembre. Se una richiesta o un avviso è stato notificato prima del 1° agosto, i giorni trascorsi fino al 31 luglio si sommano a quelli che riprenderanno a scorrere dal 5 settembre.
Le eccezioni: quando il Fisco non si ferma
La sospensione non è assoluta. Come chiarito dalla Circolare n. 9/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio conserva la facoltà di derogare al blocco ed emettere o notificare atti anche ad agosto in casi di particolare urgenza e indifferibilità, tra cui:
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Pericolo di prescrizione o decadenza dei termini di accertamento;
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Inoltro di notizie di reato alla Procura della Repubblica;
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Procedure concorsuali o di risoluzione della crisi d’impresa.
In questi casi eccezionali, se il Fisco recapita una comunicazione ad agosto, si applica comunque la tutela dei termini: il tempo utile per il pagamento o per il riscontro inizierà a decorrere soltanto dal 5 settembre.
Sebbene l’attività di notifica ordinaria sia congelata, si raccomanda di non trascurare il monitoraggio della propria PEC anche durante le ferie estive. La ricezione di atti indifferibili o notifiche da parte di altri enti richiede un’analisi tempestiva per programmare le opportune azioni al rientro lavorativo.