Con lo studio n. 88 2021 (pubblicato on line) il Consiglio Nazionale del Notariato sostiene che la norma che sterilizza per cinque anni le perdite rilevanti delle società di capitali (articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Quindi la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.
La normativa in esame non coprirebbe invece le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, tornerà applicabile la normativa ordinaria.