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Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato fatto con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’Irpef come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

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