Con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021 l’Agenzia Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da una società tra professionisti che vuole avviare un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile (chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.
In particolare l’Agenzia ha confermato che il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, non essendo supportato da elementi oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, mentre è deducibile per la società, ai fini Ires, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Tuir in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.