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Rottamazione-quater: prospetto informativo

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per richiedere il prospetto informativo, tramite il quale il contribuente può conoscere in via anticipata i debiti rispetto ai quali può presentare, entro il prossimo 30 aprile 2023, istanza di rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022.

Il Prospetto può essere richiesto sia accedendo alla propria area riservata (credenziali SPID, CIE o CNS), sia tramite l’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. Nello specifico contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà (vedi comunicazione delle somme dovute), entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo ”Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

Si ricorda che aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia su interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché sull’aggio. Tali somme non devono essere versate.

Invece, sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

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