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Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo

L’Agenzia Entrate, con la risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021, ha confermato che l’imposta di bollo relativa ai registri contabili elettronici deve essere corrisposta esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24, con il codice tributo “2501”.
La medesima imposta invece deve essere assolta con il contrassegno o con la delega modello F23 nel caso di registri e libri tenuti con sistemi meccanografici, stampati su carta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In particolare l’Agenzia ricorda che:
– per quanto riguarda la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell’articolo 7 del DL n. 357/1994, (modificato dall’articolo 12-octies del decreto “Crescita”), permette di derogare all’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi, disponendo che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
– con riferimento all’imposta di bollo, l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’articolo 16, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Tale norma stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine
– i repertori;

– libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile;

– ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile.

Pertanto in linea generale l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del Codice civile.
Ciò premesso, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali:
1) siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo;
2) siano tenuti in modalità informatica.

Nel 1° caso (libri contabili tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo), l’imposta di bollo:

  • è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro, oppure 32 euro qualora non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione;
  • deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
  • deve essere versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.

Nel 2° caso (libri tenuti in modalità informatica) l’imposta di bollo deve essere:

  • è dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio);
  • deve essere versata con modello F24 con codice tributo “2501” in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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