Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario permette al contribuente di recuperare parte dell’IVA non detratta quando era forfettario relativa all’acquisto dei seguenti beni:
- acquisti (per la parte rappresentata da rimanenze finali)
- servizi non ancora utilizzati (ad es. canoni anticipati e maxicanoni leasing)
- beni strumentali.
Per quanto riguarda le rimanenze finali, può essere recuperata l’intera IVA risultante dall’atto di acquisto. Quanto ai servizi, potrà essere ripresa l’IVA solo sulla parte di servizio non ancora utilizzata.
Per i beni strumentali è possibile riportare a detrazione l’IVA relativa al periodo residuo di tutela fiscale. Per determinare l’importo dell’IVA recuperabile occorre effettuare il seguente calcolo:
- per gli immobili: IVA applicata all’acquisto * (anno di acquisto + 10 – anno di passaggio al regime ordinario) /10. Non è possibile effettuare alcuna rettifica se si possiede il bene da più di 10 anni
- per i beni diversi dagli immobili: IVA applicata all’acquisto * (anno di acquisto + 5 – anno di passaggio al regime ordinario) / 5. Non è possibile effettuare alcuna rettifica se si possiede il bene da più di 5 anni
Si precisa che non può essere fatta la rettifica per i beni ammortizzabili di costo non superiore a 516,46 euro né per quelli con coefficiente di ammortamento fiscale superiore al 25%.
La rettifica dovrà essere indicata in sede di dichiarazione IVA riferita all’anno di passaggio al regime ordinario (quindi per il 2020 sarà la dichiarazione IVA 2021).
Si ritiene però che il credito IVA possa essere recuperato in sede di prima liquidazione periodica del 2020, applicando per analogia il caso del passaggio da regime speciale per l’agricoltura a regime ordinario (risoluzione ministeriale 10/E del 2 febbraio 1999). In tal caso nel modello di liquidazione periodica del 1° trimestre 2020 bisognerà includere l’IVA recuperata in detrazione nel rigo VP5.