Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva/2022 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d’imposta 2021).
Il modello va presentato esclusivamente per via telematica
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”)
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).