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Precompilata IVA con le operazioni dal 1° luglio 2021

Con il provvedimento dell’8 luglio 2021, il direttore dell’Agenzia Entrate ha fissato le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati. Insieme al provvedimento sono pubblicati due allegati, relativi alla struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva (allegato A) e alle specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati (allegato B).
Dal prossimo 13 settembre 2021 saranno disponibili le bozze dei registri IVA del terzo trimestre 2021 e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri.

La norma originaria (articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto “Sostegni”) ha previsto che utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia Entrate mette a disposizione degli operatori IVA, in un’area web dedicata, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe), a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Per i contribuenti che convalideranno, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia Entrate siano complete, oppure integreranno nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri IVA, verrà meno l’obbligo di tenuta degli stessi. I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva di riferimento.
Con la convalida o l’integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale. Se la convalida è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

Nella fase sperimentale di avvio del progetto (anni d’imposta 2021 e 2022), potranno accedere al servizio i contribuenti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione. Sono esclusi dal periodo di prova alcune categorie di soggetti, come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio, o che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’IVA (commercianti al minuto o i soggetti che erogano prestazioni sanitarie). Sono esclusi anche i soggetti che applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o per opzione, o che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o che partecipano a un gruppo IVA o nei cui confronti è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.
I soggetti in regime di IVA per cassa saranno inclusi ma soltanto a decorrere dal 2022.

I documenti Iva precompilati proposti dall’amministrazione sulla base dei flussi informativi ad essa pervenuti saranno disponibili nell’area creata all’interno del portale “Fatture e corrispettivi.

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