In occasione del Videoforum ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge di bilancio 2019.
L’Agenzia ha tra l’altro chiarito che:
- chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31.12.2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d’imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.
- i soggetti che nell’anno 2018 adottavano il regime semplificato in quanto non rispettavano i requisiti per l’accesso al regime forfettario e che sono stati eliminati nella nuova versione della normativa (ad esempio coloro che possedevano beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfetario dal 2019 senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione;
- chi ha ceduto, prima del 31.12.18, la quota di partecipazione in società di persone, società a responsabilità limitata o altri enti di cui all’art. 5 del TUIR, l’Agenzia Entrate ha precisato che tali soggetti possono accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto hanno rimosso preventivamente le cause ostative. Diversamente, nel caso in cui tali quote siano possedute al 1.1.2019, non è possibile accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario. Quindi, non è sufficiente vendere la quota durante il 2019. Invece, nel caso in cui una quota di controllo di srl venga acquisita durante il 2019, il regime forfettario non sarà più applicabile dall’anno successivo (2020), in conformità a quanto stabilito dal comma 71 dell’art. 1 della legge 190/2014;
- in merito al vincolo triennale di permanenza nel regime forfetario, chi ha optato per il regime semplificato, pur possedendo i requisiti per entrare nel regime forfetario, può passare a quest’ultimo senza attendere il decorso del triennio, anche se ha optato per la modalità di registrazione “per cassa” ci cui al comma 5 del DPR 600 del 1973;
- per quanto riguarda la causa di fuoriuscita per i soggetti “che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) e che esercitano attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”, l’Agenzia Entrate ha precisato che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti;
- per il contribuente in regime semplificato/ordinario che ha versato l’acconto IVA a dicembre 2018 e che passa al regime forfetario nel 2019, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA 2019 scaturisca un credito, sarà possibile recuperarlo chiedendo a rimborso oppure compensandolo ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997;
- ai fini del rispetto dei limiti di ricavi/compensi previsti per l’accesso al regime forfetario, rilevano anche i proventi “fuori campo IVA” conseguiti per la cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, come i diritti d’autore. Le motivazioni di questa risposta sono state collegate alla disposizione della legge n. 190/2014 secondo cui “nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate” e a quella dell’art. 53 comma 2, lettera b) del TUIR il quale considera redditi di lavoro autonomo “… i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.
Segnaliamo infine che, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01274, il Sottosegretario all’Economia Villarosa ha precisato che, in relazione alle quote di controllo in Srl o associazioni in partecipazione, per verificare se l’attività di tali società o associazioni è riconducibile a quella svolta individualmente quale soggetto forfetario bisogna fare riferimento all’attività effettivamente svolta, a prescindere dal fatto che i codici ATECO delle due attività siano formalmente distinti.