Come abbiamo già avuto modo di precisare, per i soggetti passivi IVA obbligati alla fatturazione elettronica non è necessario trasmettere il “codice identificativo” per la fattura elettronica a tutti i fornitori (e riceverlo da tutti i clienti).
E’ opportuno invece comunicare direttamente all’Agenzia Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, il proprio indirizzo telematico presso il quale si intendono ricevere i documenti elettronici, sia esso un “codice destinatario” o in alternativa un indirizzo PEC (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018). E’ questo l’unico modo per avere la certezza di ricevere TUTTE le fatture all’indirizzo desiderato, indipendentemente da quello che il fornitore indicherà in fattura elettronica.
Una comunicazione al fornitore è invece necessaria quando il cliente, seppur dotato di partita IVA, è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica. Ci riferiamo per esempio a chi adotta il regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) o il regime di vantaggio (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
In questi casi infatti, il fornitore, oltre a trasmettere la fattura elettronica allo SdI, dovrà continuare a spedire al cliente le fatture in formato PDF o cartaceo, ma a differenza di quanto accadrà per i clienti privati (senza partita IVA) sarà il cliente stesso a doverglielo comunicare. In caso contrario il fornitore non avrebbe alcun modo di sapere se il suo cliente (con la partita IVA) abbia o meno aderito ad un regime contabile e fiscale che lo esonera dalla fatturazione elettronica.
La comunicazione potrà avere il seguente tenore:
AI FORNITORI In relazione all’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato in vigore dal 1° gennaio 2019, Vi comunico di esserne esonerato avendo aderito al regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) [oppure, in alternativa, al regime di vantaggio (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)]. Vi chiedo pertanto (ai sensi del Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018) di trasmettermi sempre le Vostre fatture in formato PDF o cartaceo ai seguenti recapiti: [Dati della ditta/professionista con eventualmente indirizzo di posta elettronica] |