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Le novità del Decreto Fiscale: rottamazione, cartelle, pagamenti e dilazioni

Il Decreto Fiscale. pubblicato in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, – D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 – ha previsto ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti.

  • Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:
    – dei carichi affidati all’agente della riscossione – rottamazione-ter;
    – dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea;
    – della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;
    – dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 – saldo e stralcio;
    è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’art. 3, c. 14bis D.L. 119/2018, entro il 9 dicembre 2021.
    Al nuovo termine è applicabile la tolleranza di 5 giorni.

 

  • Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell’applicazione degli interessi di mora e dell’espropriazione forzata (artt. 30 e 50, c. 1 D.P.R. 602/1973), in 180 giorni.

 

  • Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.
    I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.
    Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:
    a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
    b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte

 

  • I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all’art. 144 D.L. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
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