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L’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore

Le associazioni e le fondazioni qualificate come ETS possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il “Codice del Terzo Settore” (CTS) prevede che il Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’ente richiede l’iscrizione dello stesso nel RUNTS dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge nonché del patrimonio minimo richiesto. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Con un nuovo documento di ricerca Assirevi ha fornito le linee guida per l’attività richiesta alla società di revisione ai fini della verifica del patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore. Il Documento è disponibile on line.

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