Il MEF, con un comunicato stampa emanato nella sera del 28 giugno, ha reso noto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Con tutta probabilità il citato D.P.C.M. estenderà la proroga, come lo scorso anno, anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché ai soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).
Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.
Per gli stessi soggetti, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
La proroga deve infine ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.