In risposta all’interpello di un contribuente l’Agenzia Entrate, con la risposta n. 571 del 30 agosto 2021, ha ribadito che la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del Tus e non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l’ammontare.
Nel caso oggetto di interpello l’istante non aveva versato l’imposta sulle donazioni, poiché aveva usufruito delle agevolazioni previste dall’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs. n. 346/1990, trattandosi di un trasferimento a favore di discendente, che acquisisce il controllo di cui all’articolo 2359 cc e si impegna a continuare l’attività per almeno cinque anni. Ora il contribuente, che riceverà in donazione dalla propria madre un immobile con relative pertinenze, potrà beneficiare per intero della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta (articolo 2, comma 49 del Dl n. 262/2006).
Ricordiamo che l’articolo 57 del Tus da un lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo, riducendo di fatto l’importo della franchigia, ma dall’altro ne prevede specifiche deroghe; in particolare non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’articolo 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex articolo 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’articolo 59 dello stesso decreto.
La donazione dei genitori delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del Tus, non ha quindi effetti sull’importo della franchigia.