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Il regime forfetario e le valutazioni da effettuare in ottica 2022

Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190). Tale regime, disciplinato dai commi da 54 a 89 della stessa legge, presenta i seguenti tratti fondamentali:

  • applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, all’IRAP ed alle addizionali regionali e comunali sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo;
  • non applicazione dell’IVA all’atto di emissione della fattura e dei corrispettivi, con esonero dagli adempimenti IVA tra cui la tenuta dei registri IVA e la presentazione della dichiarazione IVA;
  • specifici requisiti per l’adesione al regime, tra cui alcuni parametri dimensionali massimi.

 

Possono accedere al regime forfettario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis)     i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

La causa ostativa in esame non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

d-ter)     i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Inoltre è prevista l’esclusione per coloro che, nell’anno precedente quello di ingresso al regime, abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a 20.000 euro.

 

Se nel 2021 non si rispettano più i requisiti, ad esempio perché è stato superato il limite di fatturato, ovvero si incorre in una causa di esclusione, il regime forfettario cesserà di avere efficacia a partire dal 2022.

D’altro canto, i contribuenti che non sono stati forfettari fino al 2021 per assenza dei requisiti, potrebbero diventarli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Quindi in prossimità della fine dell’anno i contribuenti che già godono del regime forfettario dovranno verificare di rispettare i requisiti per continuare a usufruirne, mentre chi opera in regime ordinario dovrà valutare la convenienza del regime forfetario per le attività di impresa o professionali svolte individualmente.

 

Tale analisi può rivelarsi complessa e richiede di considerare diversi fattori:

  • l’incidenza dei costi sui ricavi,
  • il possesso di eventuali redditi soggetti a tassazione ordinaria,
  • la presenza o meno di detrazioni per i carichi di famiglia o per gli oneri sostenuti nel periodo d’imposta.

 

In primo luogo occorre prendere in considerazione il livello di tassazione.

Nel regime forfettario sul reddito d’impresa/lavoro autonomo si applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi 5 anni di attività), in luogo dell’IRPEF progressiva in base agli scaglioni di reddito, con aliquota dal 23% al 43%, alla quale si aggiungono le addizionali regionali e comunali, nonché l’IRAP in caso di attività dotate di “autonoma organizzazione”.

In secondo luogo si deve tenere conto delle modalità di determinazione dell’imponibile.  Quest’ultimo nel regime agevolato è calcolato in modo forfettario, vale a dire definito in modo sintetico applicando una determinata percentuale al fatturato, diversa a seconda del settore (codice ATECO) di attività. Se il reddito effettivo è inferiore a quello risultante dall’applicazione di tale percentuale, la convenienza del regime forfettario può venire meno a favore del regime ordinario, in caso di redditi vicini allo zero o negativi.

Un altro aspetto da considerare è la possibilità di sfruttare le detrazioni e le deduzioni previste dal TUIR (ad eccezione dei contributi versati all’INPS o alla cassa di previdenza), che non possono essere utilizzate per ridurre l’imponibile o l’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario. In assenza di altri redditi assoggettabili all’IRPEF andrebbero quindi perse le eventuali detrazioni IRPEF quali quelle derivanti da spese mediche, ristrutturazioni edili, ecc..

 

Per quanto riguarda l’IVA, i forfettari devono emettere fattura senza applicarla ai propri clienti. L’inapplicabilità dell’IVA sui corrispettivi può essere utilizzata dal contribuente forfetario per avere prezzi più competitivi nei confronti dei consumatori finali (che non possono detrarsi l’IVA e quindi potrebbero usufruire di uno “sconto” fino al 22%) oppure essere trasformata in corrispettivo (aumentando il prezzo del bene o servizio).

Tuttavia, a questo vantaggio corrisponde l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti, con conseguente aggravio dei costi. Un altro effetto dell’indetraibilità dell’IVA è la necessità, in caso di passaggio al regime forfetario, di rettificare l’IVA detratta sui beni che formano le rimanenze, nonché sui beni ammortizzabili posseduti da meno di 5 anni (10 in caso di immobili). Se questi beni hanno importo rilevante, il passaggio al regime forfetario può essere oneroso.

 

Le differenti modalità di determinazione del reddito d’impresa o professionale hanno effetti anche sulla gestione previdenziale, poiché i contributi sono calcolati sul reddito determinato secondo le regole del regime adottato.

Se il reddito calcolato forfettariamente è superiore a quello determinato in modo ordinario (e quindi analitico), i contributi da versare saranno maggiori e di conseguenza si avrà un miglioramento del trattamento pensionistico futuro. Viceversa nel caso contrario. Se il contribuente svolge un’attività sottoposta alla contribuzione nella gestione INPS artigiani o commercianti, è possibile ottenere una riduzione del 35% dei contributi da versare, dietro presentazione di un’apposita domanda all’INPS (entro il 28 febbraio di ogni anno). Si ricorda però che alla riduzione dei contributi corrisponderà una pari riduzione del trattamento pensionistico futuro.

 

Pro e contro del regime forfettario per gli aventi diritto

PRO CONTRO
– Imposta sostitutiva del 15% o del 5%;

– Determinazione della base imponibile reddituale e contributiva semplificata;

– Non si pagano imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap

– Non si è soggetti agli ISA

– Non si applica IVA (maggior competitività nei confronti di clienti privati)

– Scritture contabili semplificate

– Fatturazione elettronica non obbligatoria (ma facoltativa)

– Non vanno gestite le ritenute di acconto

– Limite 65.000 euro di ricavi annui

– Per particolari attività con bassa marginalità l’imposta sostitutiva determinata forfettariamente potrebbe superare le imposte “sostituite”

– IVA sugli acquisti indetraibile

– Impossibilità di sfruttare le detrazioni e deduzioni IRPEF

– Non si possono possedere talune partecipazioni societarie

 

Indubbiamente l’adozione del regime forfetario comporta una semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili. Infatti è previsto l’esonero dagli adempimenti IVA (dichiarazione IVA, esterometro, liquidazioni trimestrali) e nella maggior parte dei casi un significativo risparmio di imposte.

Una adeguata valutazione di convenienza, per i motivi che qui abbiamo soltanto accennato, richiede però un’attenta analisi della situazione di ciascun cliente interessato. Il regime forfettario è quello naturale per i soggetti in possesso dei requisiti, tuttavia è possibile optare per il regime di contabilità semplificata, prestando attenzione al vincolo triennale di permanenza nel regime, che non si applica alle imprese in contabilità semplificata ma rimane per i professionisti e le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria.

Le valutazioni devono essere effettuate in tempo utile per poter operare correttamente già dal 1° gennaio 2022. L’entrata o l’uscita dal regime prevede inoltre una serie di attività “transitorie”, quali ad esempio quelle relative alla eventuale rettifica delle detrazioni IVA operate nei periodi precedenti.

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