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I chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni

L’Agenzia Entrate, con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per accedere a tale misura.

Si ricordano i riferimento normativi:

  • art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
  • art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • l’art. 1, commi 1122 1123 , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.

Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.

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