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Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo: i chiarimenti della Circolare 7/2026

Con la Circolare 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia Entrate ha fornito indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021).

1. Lavoro sportivo dilettantistico e regime dei volontari

In merito al lavoro sportivo dilettantistico, la circolare definisce l’ambito operativo della soglia di esenzione fiscale fissata a 15.000 euro annui. Viene confermato che tale misura agisce “a monte” nella determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla tipologia contrattuale impiegata. Per la quota eccedente il plafond di 15.000 euro, trovano applicazione le ordinarie regole del lavoro dipendente.

Per quanto riguarda i volontari, i rimborsi spese forfetari erogati per eventi o manifestazioni (fino a un massimo di 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e all’eventuale superamento della franchigia di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già oltrepassato tale limite nel corso dell’anno solare a fronte di altri compensi da lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario percepito diventa integralmente imponibile ed è soggetto a ritenuta d’acconto.

2. Inquadramento fiscale degli enti e disciplina IRAP

Sul piano della qualificazione fiscale, le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che integrano nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato” (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili (art. 148, comma 8, del TUIR) per fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA.

In materia di IRAP, il documento recepisce le disposizioni normative confermando che l’esclusione dalla base imponibile sino alla soglia di 85.000 euro annui si applica alla totalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stabiliti nell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali.

3. Profili IVA, cessione dei contratti e regime ex L. n. 398/1991

Ai fini IVA, l’Agenzia precisa che le prestazioni esenti (art. 36-bis, D.L. n. 75/2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono accedere alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972), previa apposita comunicazione all’Ufficio.

Al contrario, non beneficia del regime di esenzione IVA la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. Tale operazione, avente natura finanziaria e commerciale, resta assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria.

Viene infine confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno ed entro il limite complessivo di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

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