L’Agenzia Entrate ha di recente chiarito che per avvalersi dell’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’articolo 16-bis del TUIR, è necessario che le spese siano pagate tramite l’apposito bonifico dedicato, che deve riportare tutti i dati necessari alle banche (o a Poste Spa) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.
Se, per errore, il bonifico effettuato risultasse errato e non fosse possibile ripetere il pagamento, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a su20o favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Sarà poi il contribuente che intende avvalersi della detrazione che dovrà esibire tale documentazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.